« Difficilmente le nuove generazioni ci perdoneranno per questo suicidio ambientale » (Lorenzo Tomatis)

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giovedì 9 aprile 2009

Rimborso depurazione

Si riporta quanto segue:

Le istanze di rimborso della quota di tariffa relativa al
servizio di depurazione indebitamente versate nei Comuni
privi di impianti di depurazione sono soggette all'imposta
di bollo. Questo perché la quota di tariffa ha natura
privatistica e non tributaria. Il chiarimento è contenuto
nella risoluzione 98/E diffusa il 7/4/2009 dalle Entrate.


il tutto come disciplinato dall'articolo Art. 8-sexies
della legge di conversione 13/2009


Disposizioni in materia di servizio idrico integrato

1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di
realizzazione o completamento degli impianti di depurazione,
nonche' quelli relativi ai connessi investimenti, come
espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito,
costituiscono una componente vincolata della tariffa del
servizio idrico integrato che concorre alla determinazione
del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente e'
pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui
manchino gli impianti di depurazione o questi siano
temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle
procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione
o di completamento delle opere necessarie alla attivazione
del servizio di depurazione, purche' alle stesse si proceda
nel rispetto dei tempi programmati.

2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale
n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato
provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine
massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009,
alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita
all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui
al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire
vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di
progettazione, di realizzazione o di completamento avviate.
L'importo da restituire e' individuato, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, dalle rispettive
Autorità d'ambito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche
agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi
all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i
medesimi enti locali.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, su proposta del
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri
per l'attuazione, coerentemente con le previsioni
dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre
1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti
non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione
dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di
quanto previsto dal comma 2, nonche' le informazioni minime
che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai
singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione,
il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli
impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano
d'ambito, nonche' al suo grado di progressiva attuazione, e
le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione
all'interno della bolletta.

5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono
rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese
già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore
deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa
vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di
cui al comma 4, nonche' all'osservanza dei tempi di
realizzazione previsti.

6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio
periodico del corretto adempimento degli obblighi
informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di
inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle
disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di
cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.

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