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lunedì 19 gennaio 2009

Tassa sui rifiuti: l'iva non va pagata

L'ITALIA SI ALLINEA AGLI ALTRI PAESI EUROPEI
Tassa sui rifiuti, l’Iva non va pagata
di Monica Rubino
La Cassazione ha stabilito che l'imposta del 10% normalmente addebitata dai Comuni sulle bollette è illegittima. Ecco come chiedere il rimborso. Anche il "Canone di depurazione" sull'acqua non è dovuto
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Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’IVA del 10%, normalmente addebitata sulle bollette della tassa sui rifiuti, è illegittima. La Corte di Cassazione, allineandosi con l’orientamento degli altri Paesi dell'Unione europea, ha stabilito che il corrispettivo che i cittadini devono pagare per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, è una tassa e non una tariffa. Se fosse una tariffa, l’IVA sarebbe applicabile, ma essendo una tassa non è legittimo.Controllate, dunque, attentamente la bolletta: se è stata applicata l'Iva nella misura del 10% sulle voci di raccolta e smaltimento rifiuti, si potrà chiedere il rimborso immediato al Comune o alle società appaltatrici che gestiscono il servizio. Il risarcimento può essere richiesto per un massimo di 10 anni e per ogni anno di IVA ingiustamente pagata. Ad esempio, un cittadino che paga una tassa di 800 euro l'anno ha versato al proprio comune 80 euro di Iva illegittima, che moltiplicati per 10 anni ammontano a 800 euro complessivi.
Per agire basta inviare un foglio con i dati anagrafici, recapiti telefonici, eventuale indirizzo di posta elttronica e codice fiscale e una copia dell'atto di richiesta della tassa sui rifiuti per cui richiedere il rinborso e delle relative ricevute di avvenuto pagamento (per tutti gli anni dal 1998 a oggi) al Codacons, Azione Iva rifiuti, via Filippo Corridoni 25, 00195 Roma. Gli avvocati e i consulenti dell'associazione valuteranno se è possibile ottenere il rimborso e redigeranno gratuitamente il ricorso personalizzato. Si ricorda, infine, che anche il "Canone di depurazione" sulle bollette dell'acqua non è dovuto, allorchè vi sia la carenza funzionale o la totale assenza del relativo impianto. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n° 335/2008. E’ dunque possibile ricorrere all’autorità giudiziaria e richiedere l’integrale restituzione della tariffa versata, per un periodo di contribuzione pari a 10 anni, oltre il quale vi è la prescrizione del diritto.
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